Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Antonio Salvi, visto l’art. 2.6.2 del Codice WADA, dichiara Antonio Salvi responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della inibizione per 2 anni a tesserarsi e/o rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli ESPS ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, con decorrenza dal 24/09/2012 e scadenza al 23/09/2014. Condanna altresì Antonio Salvi al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 500,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’Ufficio di Procura Antidoping, alla WADA, alle F.S.N., alle D.S.A e agli E.P.S.
Il Tribunale Nazionale Antidoping altresì, visto l’atto di deferimento presentato dall’Ufficio di Procura Antidoping nei procedimenti disciplinari riuniti per connessione sia oggettiva che soggettiva a carico di Giancarlo Gilmozzi, Sebastian Gilmozzi e Roberto Messina, visti gli artt. 2.2, 2.7 e 10.9.2 del Codice WADA e l’art. 7 delle N.S.A. dichiara i tre soggetti sopraindicati responsabili degli addebiti loro ascritti nell’atto di deferimento e condanna
- Roberto Messina alla sanzione della squalifica per 2 anni con decorrenza dal 14/06/2011 e con l’obbligo di scontare un anno di squalifica a decorrere dal 24/09/2012, ai sensi dell’art. 10.9.2 del Codice WADA;
- Giancarlo Gilmozzi alla sanzione della squalifica per 4 anni con decorrenza dal 24/09/2012 e scadenza al 23/09/2016;
- Sebastian Gilmozzi alla sanzione della squalifica per 4 anni con decorrenza dal 24/09/2012 e scadenza al 23/09/2016.
Condanna inoltre tutti i predetti al pagamento in solido delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 2000,00. Condanna infine Giancarlo Gilmozzi e Sebastian Gilmozzi al pagamento della sanzione economica di euro 2.000,00 pro capite. Dispone che la presente decisione sia comunicata agli interessati, all’UPA, alla WADA, all’UCI, alla FCI, all’ACSI UDACE e alle Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Fonte: www,coni.it
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