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Covid-19: gli effetti del DPCM 24.10.2020 sulle attività ciclistiche

 

 

Con il DPCM 24.10.2020 il governo ha introdotto nuove restrizioni anche per quanto riguarda il mondo sportivo. Sotto il profilo generale viene confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso che non siano abitazioni private e all’aperto, salvo che non si sia creato, nel rispetto delle norme anti-contagio e dei diversi protocolli adottati, un contesto tale da poter garantire in maniera continuativa la situazione di isolamento nei confronti di persone non conviventi. Resta altresì attivo l’obbligo del mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Con riferimento alle attività motorie e sportive, accanto al sostanziale blocco delle attività indoor, permane la possibilità di svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché venga rispettata la distanza interpersonale di due metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività (fatta eccezione per i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o persone non autosufficienti). Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, individuali e di squadra, svolti sia in luoghi pubblici che privati.

Sono quindi ammesse esclusivamente le manifestazioni sportive (eventi o competizioni), nei settori professionistici e dilettantistici, riconosciuti dal Coni, dal CIP e, per quanto ci riguarda, dalla Federazione Ciclistica Italiana come di “interesse nazionale” nonché quelle organizzate da organismi sportivi internazionali (es. UCI), purché svolte entro impianti sportivi, al chiuso o all’aperto, “a porte chiuse” e quindi senza pubblico, e nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio stilati dalla stessa FCI.

Conseguentemente sono preclusi ad oggi gli eventi e competizioni a livello regionale e locale non riconosciuti dalla Federazione come di “interesse nazionale”. Per fare un esempio le gran fondo non possono essere svolte se alle stesse non viene data una valenza nazionale.

 

 

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle poche competizioni sportive ammesse sopra esplicitate, qualora necessaria la presenza in loco di atleti, tecnici, giudici e commissari di gare o accompagnatori di provenienza estera, per i quali l’ingresso nel nostro paese risulta vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi, prima dell’ingresso in Italia, devono aver effettuato un test molecolare o antigenico (non antecedente a 72 ore dall’arrivo) il cui esito deve essere adeguatamente verificato.

Sono altresì ammesse, in quanto svolte individualmente, le sessioni di allenamento di atleti, professionisti o dilettanti, a porte chiuse nel rispetto dei protocolli federali (es. velodromi).

Stante il blocco di cui sopra l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere purché svolte all’aperto, anche se nell’ambito e organizzate da centri e circoli sportivi (ASD/SSD) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento qualora rispettose delle linee guida tracciate dall’Ufficio per lo sport, sentitala Federazione medico sportiva italiana.

Nulla cambia, quindi, per le attività su strada o fuori strada per le quali i tesserati potranno uscire ad allenarsi singolarmente senza alcuna limitazione: si consiglia, quindi, di evitare il formarsi di spontanei assembramenti durante tale attività che dovrà permanere di carattere individuale.

Dott. Enrico Savio – Dottore commercialista e revisore legale in Romano d’Ezzelino (VI)
Avv. Daniela Moscarino – Avvocato in Latina