Oggi il presidente Cristian Salvato ha inviato la seguente lettera aperta a tutti e tutte le associate ACCPI.
Cari ragazze e ragazzi,siamo tornati a pedalare in strada e purtroppo a correre tanti rischi. Post pandemia i numeri degli incidenti stradali non sono calati, tutt’altro. Per tutelarci e promuovere una cultura del rispetto delle regole, torno a chiedervi di essere i primi testimonial della sicurezza stradale. Non basta che esponiamo il cartello “Dammi 1,5 mt di vita” alle gare più importanti, ognuno di noi deve dare il buon esempio.Purtroppo quanto accaduto a un nostro grande amico come Alex Zanardi, ci ricorda che anche i campioni più abili possono commettere errori o essere vittime di distrazioni fatali. Sui social vedo troppo spesso video che realizzate e postate
mentre siete in sella, evitate. I ragazzi vi guardano, voi siete i loro idoli, una fonte di ispirazione e vi imitano.
FARE FILMATI O FOTO MENTRE STATE PEDALANDO É VIETATO!
Il codice della strada (riporto sotto l’art.182) parla chiaro e il buon senso ci impone una autocritica: come ciclisti dobbiamo rispettare le regole, oltre che pretendere che gli altri utenti lo facciano. Considerato anche lo stato attuale delle nostre strade, manteniamo sempre le mani poggiate correttamente sulle leve dei freni, una presa salda del manubrio in caso di buche o ostacoli improvvisi, è la nostra unica salvezza. Oltre che per evitare di finire a terra e farci male, nel peggiore delle ipotesi per garantirci una copertura assicurativa.Usiamo la nostra popolarità per insegnare ai giovani e a chi inizia a pedalare ora che ogni volta che si compie una manovra, bisogna preventivamente segnalarla con il braccio in alto, in modo da non indurre in errore chi ci troviamo di fronte e alle spalle.
Un grammo di buon esempio vale più di un quintale di parole.
Grazie,
Cristian
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (1)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 (2). La sanzione è da euro 41 a euro 168 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
(1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.), che si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge cit.
(2) Per le violazioni del comma 9-bis la sanzione va da euro 24 a euro 97 (Decreto interministeriale 22 dicembre 2010, tabella II).
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